Nulli gli atti di Equitalia e Ag. Entrate: firmati da falsi dirigenti

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wheaton80
00giovedì 7 gennaio 2016 19:27
Non paga l'IVA, il giudice lo assolve:"Evasione di sopravvivenza"

Il principio è semplice, forse troppo. Se lo Stato è debitore di una azienda per 3 milioni e 900mila euro, non può obbligarla a pagare l'IVA e le tasse, metterla in ginocchio e farla chiudere. Uno Stato blando nel considerare le scadenze quando si tratta di pagare ed inesorabile con i contribuenti quando è il momento di incassare. Quello che è successo a Corrado C., manager di una azienda di costruzioni, è emblematico dell'irrazionalità amministrativa italiana. Come racconta La Stampa, l'imprenditore era stato messo sulla graticola dal tribunale di Pescara, il quale aveva disposto il sequestro dei beni dell'azienda per omesso versamento dell'IVA. Parliamo di 170mila euro non pagati nel 2011, dopo che dal 2005 il manager ogni anno cercava di contrattare con Equitalia la rateizzazione delle sue cartelle fiscali. Il sequestro dei beni avrebbe fatto chiudere l'azienda. Così, oltre al danno di non vedersi pagati i crediti con le PA e il calvario giudiziario, sarebbe arrivata anche la beffa dell'addio all'impresa. Ma la Cassazione ha deciso che quella di Corrado C. è stata una "evasione di sopravvivenza", ovvero uno dei casi in cui si decide di non pagare le tasse per evitare di dover mettere il lucchetto ai portoni della propria azienda. Dal 2008 sono 15mila le imprese italiane che hanno accumulato crediti mai riscossi con lo Stato. Di queste, ben 4mila nel 2011, l'anno in cui Corrado C. non ha pagato l'IVA per cui era finito sotto indagine, sono andate al fallimento. Ma la Cassazione ha emesso il verdetto secondo cui quell'evasione è stata legittima. Mentre Corrado C. cercava di far quadrare i conti, vantava con lo Stato un credito di quasi 4 milioni di euro. Aveva provato in tutti i modi a saldare la cartella esattoriale, ma non ci era riuscito. E così, alla fine, quando ha visto che i suoi crediti con la PA diventavano eccessivi, aveva deciso di evadere. Secondo i giudici della Cassazione, lo Stato - responsabile delle sue difficoltà economiche - non poteva obbligarlo a pagare le tasse. E pensare che sarebbe stato sufficiente applicare i principi contabili più semplici: se un'azienda deve incassare dalle PA una cifra pari o superiore alle tasse che dovrebbe versare, il suo debito deve essere considerato saldato. Poi le amministrazioni e i suoi dipendenti provvederanno a spostare le somme dall'ufficio del Comune (o altra PA) debitore a all'ufficio esattoriale. Oppure Equitalia tartassi anche le PA che accumulano debiti e mandano in rovina le aziende italiane. Imprenditori che lo Stato stesso trasforma in evasori. Di sopravvivenza.

Giuseppe De Lorenzo
04/01/2016
www.ilgiornale.it/news/cronache/non-paga-liva-giudice-assolve-evasione-sopravvivenza-1209...
wheaton80
00martedì 26 gennaio 2016 15:51
Equitalia: L'aggio è incostituzionale

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con la sentenza n. 5454/29/15, potrebbe aver aperto alcuni scenari davvero importanti che rischiano di valere la nullità di migliaia di cartelle esattoriali. Infatti, all'interno della sentenza suddetta, la Commissione meneghina ha definito incostituzionale l'aggio applicato da Equitalia S.p.A. in quanto contrario all'art. 53 della Costituzione. A parere dei Giudici milanesi le ragioni di tale contrasto con la carta costituzionale sarebbero legate soprattutto alla sproporzione tra l'attività effettivamente eseguita per il recupero del credito e il compenso preteso per tale attività. Non solo. La norma prevista dall'art. 17, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 112/1999, si pone altresì in contrasto con la Costituzione in quanto la misura dell'aggio viene definita in maniera standard e non proporzionata all'effettiva attività di recupero svolta da parte di Equitalia S.p.A. (attività che, sovente, si risolve nella mera spedizione postale della cartella di pagamento al contribuente). La CTR di Milano è andata ancora oltre rilevando altresì, nell'applicazione dell'aggio, anche la violazione dell'art. 107 del Tfue. Equitalia S.p.A., infatti, deve essere ritenuta a tutti gli effetti una "impresa"; ne deriva che la richiesta dell'aggio all'interno della cartella esattoriale potrebbe configurarsi senza alcun dubbio come aiuto di stato nei confronti di un’impresa italiana e, come tale, contrario alle norme comunitarie.

Avv. Giuseppe Mecca
25.01.2016
www.consulenzatributariaefiscale.it/news/equitalia-laggio-e-anticostitu...
wheaton80
00lunedì 7 marzo 2016 14:24
L'istanza del contribuente elimina il debito con Equitalia: nuova sentenza

Una semplice dichiarazione del contribuente sospende immediatamente la riscossione di Equitalia. Il concessionario, poi, è tenuto ad inoltrare la medesima dichiarazione all’Ente creditore competente (ad esempio l’INPS per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, la Prefettura o i comuni per le sanzioni amministrative, ecc…) e in caso mancata risposta di quest’ultimo entro 220 giorni le pretese sono definitivamente annullate. E’ questo il principio sancito da una nuova sentenza del Tribunale di Salerno che, ripercorrendo le stesse argomentazioni già espresse nei mesi scorsi dalle Commissioni Tributarie di Lecce e Milano (sentenze peraltro già commentate), ha accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso un atto di pignoramento di Equitalia nei suoi confronti (sentenza n.603/2016 del Tribunale di Salerno liberamente visibile su www.studiolegalesances.it - sezione Documenti). Secondo il giudice campano, infatti, “fondata è l’eccezione in base alla quale l’efficacia dei ruoli posti a fondamento del pignoramento sarebbe sospesa ex lege avendo” - il ricorrente - “provveduto, con dichiarazione ex art.1 comma 538 l. 228/2012 notificata in data 11/02/2013, a far valere la prescrizione dei crediti per cui si procedeva senza ricevere alcuna risposta dall’agente della riscossione”. Nel caso specifico, il ricorrente, dopo aver ricevuto la notifica di un’intimazione di pagamento, aveva inviato ad Equitalia una dichiarazione (ai sensi dell’art.1 comma 538 della legge n.228/2012) con la quale eccepiva la prescrizione delle pretese. A seguito di ciò, il concessionario della riscossione, invece che arrestare la sua attività per verificare quanto dichiarato dal contribuente, provvedeva a notificare al ricorrente l’atto di pignoramento dei crediti presso terzi.

Secondo il Tribunale “a seguito della presentazione da parte del contribuente in data 11/02/2013 dell’istanza prevista dalla normativa sopra richiamata, l’Ente della riscossione non poteva procedere con le forme della riscossione esattoriale di cui all’art.72 bis D.P.R. n.602/73… essendo tenuto a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore”. L’attività dell’agente per la riscossione, quindi, andava arrestata fino alla verifica di quanto dichiarato dal debitore, al quale, inoltre, deve essere comunicato l’esito della stessa. Infine, il Tribunale di Salerno sancisce che “il comma 539 detta la procedura per la definizione dell’istanza del contribuente, la quale è, in buona sostanza, la seguente: il concessionario invia la dichiarazione del debitore all’ente creditore, il quale entro sessanta giorni provvede a trasmettere al concessionario ed al debitore l’esito dell’esame della documentazione ricevuta...Trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite… sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato autonomamente discaricato dai relativi ruoli”. Alla luce di quanto sopra, ci si augura vivamente che il concessionario della riscossione possa considerare con maggiore attenzione le istanze del contribuente, in modo da evitare casi come questo dove appunto le prescrizione delle somme si sarebbe potuta accertare senza costringere il contribuente a intraprendere dispendiose azioni legali.

Avv. Matteo Sances, Dott. Hiroshi Pisanello
6 marzo 2016
www.affaritaliani.it/rubriche/fisco_dintorni/l-istanza-del-contribuente-elimina-il-debito-con-equitalia-nuova-sentenza-410...
wheaton80
00venerdì 18 marzo 2016 20:53
L'uomo del Fisco a Striscia:"Così roviniamo chi ha casa"

È guerra tra l'Agenzia delle Entrate e Striscia la Notizia. Da qualche giorno il TG satirico sta approfondendo alcuni problemi legati al rapporto tra i contribuenti e l'Agenzia del Fisco. A far discutere è stato un servizio che riguardava chi ha acquistato gli immobili. Durante una delle ultime puntate di Striscia, uno degli intervistati ha spiegato di aver ricevuto una maxi multa da 20mila euro subito dopo l'acquisto di un locale per farci una piccola palestra di yoga a 210mila euro. Ma per l'Agenzia delle Entrate il valore reale dell'immobile è di 313mila euro. Stessa cosa, come ricorda “Libero”, per il proprietario di un terreno: lo ha pagato 35mila euro, ma l'Agenzia gli ha attribuito un valore undici volte superiore, e multa di 84mila euro. Il problema, però, è proprio la valutazione del Fisco. Tutti gli intervistati spiegano che l'Agenzia delle Entrate non ha effettuato sopralluoghi, dunque i funzionari hanno valutato case e terreni senza vederli. Di fatto la valutazione dell'immobile è avvenuta con un paragone con altri che hanno un valore di mercato più alto. Di fronte a tutte queste testimonianze raccolte da Striscia, il Fisco ha mandato un comunicato in cui ventila azioni legali contro Striscia. Ma non finisce qui. Proprio ieri sera un funzionario dell' Agenzia delle Entrate, a volto coperto, ha rilasciato un'intervista all'inviato Trombetta. "Ho visto i vostri servizi e mi sono reso conto che state dicendo la verità. Noi facciamo delle ricerche di mercato esclusivamente puntate ad aumentare il valore che viene dichiarato nell' atto di compravendita", ha raccontato. "Ci viene imposto dal dirigente. Il dirigente si sente forte del suo operato, perché dice che opera nell'interesse dello Stato. Non rischia nulla, anzi, addirittura prende un premio a fine anno. Quando l' Agenzia convoca il cittadino e gli propone di pagare una cifra di molto inferiore (rispetto alla perizia), il cittadino preferisce pagare per non avere problemi. In questo modo l' Agenzia fa una bella figura e recupera una somma, diciamo, ingiusta". Insomma il caso, dopo queste parole, farà ancora discutere.

Claudio Torre
18/03/2016
www.ilgiornale.it/news/cronache/luomo-fisco-striscia-cos-rovianiamo-chi-ha-casa-1236824.html?utm_source=Facebook&utm_medium=Link&utm_content=L%27uomo+del+Fisco+a+Striscia%3A+%22Cos%C3%AC+rovianiamo+chi+ha+casa%22+-+IlGiornale.it&utm_campaign=Facebook...
wheaton80
00lunedì 18 aprile 2016 14:51
Equitalia perde in Cassazione, la Suprema Corte accoglie le ragioni di un contribuente napoletano

«Con l'ultima sentenza della Suprema Corte ancora una volta garantiamo giustizia e assicuriamo difesa: solo dalla notifica di un atto integrale si ha piena conoscenza legale e decorrono i termini per l'impugnazione di un provvedimento». E’ il primo commento a caldo dell’avvocato Angelo Pisani sulla sentenza della Sesta Sezione Civile della Cassazione che ha accolto il ricorso presentato da un contribuente di Roma, assistito da Pisani, e rigettato l’opposizione presentata da Equitalia contro il provvedimento della Commissione Tributaria Regionale già favorevole allo stesso contribuente. Con un provvedimento destinato ad entrare nelle pagine della Giurisprudenza, la Corte presieduta dal magistrato Marcello Iacobellis ha stabilito in sostanza che nessun rilievo può avere l'intervento di un precedente rateizzo o altro documento per la piena conoscenza dell'atto al contribuente, perché tale piena conoscenza si verifica solo con e dalla data di notifica dell'atto originario, che non può essere sostituito, nemmeno dall'estratto ruolo. «Ancora una volta – spiega l’avvocato Pisani – Equitalia aveva cercato di far valere documenti non idonei a stabilire la conoscenza dell’atto, così negando sostanzialmente al cittadino perfino il diritto di difesa. Ma la Cassazione ha accolto le giuste ragioni del contribuente, cui d’ora in poi non basterà recapitare notifiche dal contenuto vago o parziale per pretendere somme di cui non si conoscono nemmeno le motivazioni».

15 Aprile 2016
www.ilmattino.it/napoli/cronaca/equitalia_perde_in_cassazione_la_suprema_corte_accoglie_le_ragioni_di_un_contribuente_napoletano-1671...
wheaton80
00mercoledì 20 aprile 2016 21:20
Equitalia spedisce i dirigenti allo sportello

Al motto di «toccare per credere» ora saranno i dirigenti di Equitalia a stare al front office per rispondere direttamente ai cittadini. A spedirli allo sportello per ascoltare in prima persona la voce dei contribuenti alle prese con cartelle e pignoramenti è stato lo stesso Amministratore Delegato dell’agente pubblico della riscossione, Ernesto Maria Ruffini. Con una lettera recapitata ieri via e-mail ai 94 dirigenti e apicali di Equitalia, Ruffini ha spiegato che «vivere direttamente la realtà dello sportello costituirà per ognuno un sicuro arricchimento, oltre che professionale, anche umano». Questa esperienza di “contatto umano” l’AD di Equitalia l’ha già fatta di persona, recandosi più di una volta allo sportello del concessionario della riscossione al fianco dei suoi dipendenti per ascoltare lamentele, chiarimenti e soprattutto le voci dei «clienti forzati». E stando alla lettera spedita ieri, l’esperienza non lo ha soddisfatto, guardando soprattutto il servizio offerto. La missiva inviata non lascia dubbi:«L’accesso diretto alla nostra rete di front office continua a rappresentare per noi un forte “fattore critico di successo”, o - per dirla meglio - di “non successo”».

Occorre fare di più e stare al fianco dei colleghi che sono dietro agli sportelli per dare risposte nelle 203 sedi dislocate in tutta Italia (Sicilia esclusa) ai 5 milioni di cittadini (in testa la Lombardia con 650mila soggetti, seguita dal Lazio con 592mila e dalla Campania con 503mila) che si sono rivolti a Equitalia lo scorso anno per avere spiegazioni sulle cartelle ricevute. Questa mobilitazione è stata fatta, come ricorda Ruffini, soprattutto per «concretizzare una strategia che possa offrire ai contribuenti una pluralità di canali di accesso ai servizi di Equitalia (sito web, app, pagamenti in domiciliazione bancaria e tramite SISAL, Lottomatica, eccetera)». Ma per stare al passo di una società moderna, scrive ancora l’AD, «occorre sciogliere un nodo che si trascina da anni» e che «tutti insieme» si dovrà sciogliere. Per il cambio di passo si partirà dunque dall’alto. Gli strumenti adottati, da soli, non possono bastare per migliorare il rapporto diretto con il cittadino: taglia-code “intelligenti”, scrivania di sportello, rateizzazioni “veloci” e per piazze critiche l’apertura fino al pomeriggio. La sfida è stata lanciata ma ora si tratterà di capire quanti dirigenti saranno veramente felici di accoglierla e quanti resisteranno ancorati alla loro scrivania.

Marco Mobili
16 aprile 2016
www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-04-16/equitalia-spedisce-dirigenti-sportello-080843.sh...
wheaton80
00giovedì 21 aprile 2016 15:45
Ribellarsi e non pagare le tasse facendo appello alla Costituzione è possibile, ma nessuno ne parla



L’Art. 53 della Costituzione e l’Art. 54 del Codice Penale messi insieme costituiscono una”barriera”per chi è sopraffatto dalle tasse, ma nessuno ve lo dice.

Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Avete capito bene? Bisogna pagare in ragione alla vostra capacità contributiva; se non incassate non pagate…

Art. 54 del Codice Penale
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Quindi non è punibile chi ha commesso il fatto (di non aver pagato) per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé (dal collasso economico) dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (danni psicologici, morali, depressione, ecc…, dovuti al collasso economico). Di seguito vi mostriamo un video di Alessandra Marazzi, tenace imprenditrice e onesta cittadina che denuncia giustamente il peso insopportabile delle tasse facendo appello ai due articoli sopra citati. Prendiamo esempio da questa donna coraggiosa e ribelliamoci a questa dittatura finanziaria che ci rende schiavi “inconsapevoli” di avere (ancora per poco, fino a quando non la renderanno “carta straccia”) alle spalle una Costituzione che ci protegge.

22 dicembre 2014
jedasupport.altervista.org/blog/attualita/articoli-costituzione-codice-penale/?doing_wp_cron=1420918259.54372811317443...
wheaton80
00domenica 15 maggio 2016 19:28
Equitalia sconfitta in Cassazione: nulle ipoteche e fermi senza preavviso

L’odio che i cittadini hanno nei confronti dell’ente di riscossione più famoso, Equitalia, è un dato di fatto. La società da sempre è vista dai cittadini come un nemico, perché rappresenta una sorta di braccio armato del fisco, cioè quello a cui spesso tocca il compito di far pagare tasse, imposte e multe ai malcapitati contribuenti. Il quadro negativo con cui gli italiani dipingono l'agenzia di riscossione, se da un lato non è del tutto giusto perché il concessionario non fa altro che eseguire i compiti assegnatigli, dall'altro appare inevitabile perché spesso Equitalia opera in maniera “crudele”, sfruttando in pieno buchi legislativi e di giurisprudenza che la rendono un "caterpillar" nel momento di riscuotere i debiti dei contribuenti. La Cassazione però, il 12 maggio, ha sancito il limite oltre cui il concessionario non può spingersi sulle ipoteche.

Ipoteche, fermi amministrativi ed esecuzioni forzate

Il tema della sentenza della Corte di Cassazione era esclusivamente riferito alle ipoteche che vengono iscritte da Equitalia sui beni di alcuni contribuenti che non pagano i loro debiti con il Fisco. L’ipoteca, al pari del fermo amministrativo, è una procedura cautelare, cioè una procedura che Equitalia attua bloccando beni immobili a garanzia del credito vantato nei confronti dei contribuenti. Queste azioni non vanno confuse con i pignoramenti e gli espropri, che sono gli atti conclusivi del contenzioso cittadino-concessionario, che si verificano quando il primo non vuole o non può pagare, ed Equitalia preleva forzatamente soldi dai conti o espropria beni immobili da vendere poi all’asta. La vicenda oggetto della sentenza è basata proprio sulla differenza tra queste due fattispecie di atti di Equitalia, cioè quelli cautelativi e quelli esecutivi.

Cosa ha sancito la Corte di Cassazione

È stato il concessionario ad appellarsi alla Cassazione, che aveva cancellato l’ipoteca nei casi in cui Equitalia non comunicava l’avvio di questa azione al cittadino. Su questo punto, le norme sono abbastanza chiare: è necessario che l'ente comunichi al contribuente l’avvio delle azioni cautelari (quindi anche l’ipoteca). Nella comunicazione, l'agenzia di riscossione deve dare tempo al debitore di preparare le motivazioni difensive o di pagare il debito senza completare l’azione di ipoteca. Di regola, il cittadino ha 30 giorni di tempo per preparare le sue controdeduzioni o per provvedere al pagamento nei confronti di Equitalia. Nel momento in cui l'ente avvia un'azione cautelativa nei confronti del debitore senza seguire la prassi, l’ipoteca è nulla. In altre parole, la sentenza 9797/2016 del 12 maggio sancisce che Equitalia deve concedere al cittadino la possibilità di difendersi come può, secondo il diritto alla partecipazione al provvedimento sancito dalla Carta dei Diritti dei Cittadini dell'Unione Europea.

13 maggio 2016
it.blastingnews.com/tasse/2016/05/equitalia-sconfitta-in-cassazione-nulle-ipoteche-e-fermi-senza-preavviso-00919...
wheaton80
00martedì 14 giugno 2016 10:56
Adesso Equitalia trema per i dossier rimasti segreti

Succede che l’anno scorso il Ministro delle Finanze Padoan e il suo consigliere economico fiscale, Vieri Ceriani, hanno chiesto a due organismi internazionali un rapporto sul funzionamento delle nostre agenzie fiscali. Una ‘Due Diligence’, come è scritto nei documenti ufficiali, sull’Agenzia delle Entrate ed Equitalia. A farlo gli uomini del Fondo Monetario Internazionale e dell’OCSE. Soprattutto questi ultimi hanno preso la cosa davvero sul serio. Mettendosi in testa di andare a fondo. Hanno sentito tutti coloro che per un motivo o per un altro hanno a che fare con il braccio armato del fisco: sindacati, lavoratori, commercialisti, politici, dirigenti attuali ed ex delle agenzie. Ne sono scaturiti due rapporti. Ma che fine hanno fatto? Secretati. Sì avete capito bene. In un Paese che non si tiene un cecio in bocca su nulla, quando si parla di fisco, tutti zitti e muti. I dossier sono nelle mani di pochissimi: una mezza dozzina di persone al Ministero di Padoan ed un paio di collaboratori di Matteo Renzi a Palazzo Chigi. Chi parla muore. Al Premier hanno spiegato bene cosa c’è scritto dentro. E le sue recenti uscite sulla prossima abolizione di Equitalia non debbono essere prese solo come una boutade elettorale. Gli analisti dell’OCSE dipingono un quadretto delle nostre agenzie e in particolare dell’attività di riscossione nei confronti dei microcontribuenti da brivido. Lo stesso che migliaia di invisibili conoscono bene, ma che la tradizione alla Visco nega da sempre. Il punto centrale è che negli ultimi quindici anni queste Agenzie hanno concentrato nelle loro mani un potere incontrollabile. Alle funzioni di accertare banalmente l’evasione ed eventualmente riscuoterla, hanno sommato un potere, micidiale, di condizionamento delle norme fiscali e di loro interpretazione che schiaccia il contribuente. A scriverlo ora sono anche analisti internazionali e indipendenti.

Anzi sono proprio quegli analisti che hanno recentemente fatto approvare dal G20 la stretta più forte mai fatta contro l’elusione fiscale da parte delle multinazionali (sono le norme BEPS e quello che sta loro intorno): insomma a criticare il nostro inferno fiscale non sono certo delle mammolette lussemburghesi. Nel rapporto OCSE si dice che il comportamento dell’Agenzia delle Entrate nei confronti delle grandi imprese, nell’accompagnarle al rispetto delle norme, e nella eventuale riscossione dell’evaso, è ben fatta, secondo gli standard internazionali. Ciò che proprio non funziona è il resto: presunzioni tributarie sui ricavi dei piccoli, attività di accertamento troppo dure, contenzioso sbilanciato a favore del pubblico. Insomma ciò che da anni tutti noi sappiamo. Agenzie forti con i deboli e più o meno corrette con i forti. Immaginatevi cosa potrebbe succedere se la cosa, firmata da OCSE e FMI, fosse stata divulgata durante una delle nostre continue campagne elettorali. A Palazzo Chigi non sono sprovveduti. In particolare Nannicini è da mesi che lavora su questi temi. E lo stesso Renzi ha criticato «il lato oscuro» dell’Agenzia delle Entrate, minacciato dalla sua responsabile, Orlandi. Per alcune settimane sono stati anche sondati alcuni ex dell’Agenzia per sostituire in corsa la Orlandi (nominata però proprio dal Premier su spinta di Visco), ma poi si è deciso di soprassedere: basterà non riconfermarla a scadenza. Nel frattempo si dovranno riformare le Agenzie. Sotto lo slogan di abolire Equitalia c’è dunque ben di più. Ridurre i poteri normativi dell’Agenzia, riportandoli al Ministero, e fonderla con Equitalia, unendo così accertamento dell’evasione e riscossione del dovuto. Se questo è il piano, c’è un solo motivo per il quale tenere segreti i rapporti sul fisco di OCSE e FMI: si ha paura del loro impatto politico.

Nicola Porro
11/06/2016
www.ilgiornale.it/news/economia/adesso-equitalia-trema-i-dossierrimastisegreti1270...
wheaton80
00mercoledì 22 giugno 2016 15:47
Pignoramento della paga sospeso: Equitalia sconfitta

Il tribunale di Pordenone sospende il pignoramento dello stipendio e condanna Equitalia a pagare le spese in favore del contribuente. É l’epilogo della battaglia legale di una famiglia di Roveredo in Piano che si era rivolta a Codici, Centro per i diritti del cittadino (associazione per la tutela dei consumatori) e in particolare all’avvocato leccese Stefano Gallotta. La famiglia era precipitata nello sconforto dopo aver ricevuto l’inaspettata notifica, nel novembre scorso, di un’intimazione di pagamento da parte di Equitalia Sud, per oltre 13mila euro. Il capofamiglia aveva richiesto la sospensione della riscossione con il servizio online sul sito di Equitalia, specificando l'intervenuta prescrizione del credito. Ma secondo l’associazione, Equitalia, pur avendo confermato la ricezione dell’istanza di sospensione, ha proceduto al pignoramento di parte dello stipendio del contribuente, prelevando la quota mensile di 350 euro senza fornire comunicazione sull’esito dell’istanza. Così, gli avvocati Stefano Gallotta e Giovanni De Donno hanno presentato ricorso al tribunale. Il giudice ha accolto il ricorso: Equitalia era tenuta a sospendere subito ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione. Secondo l’avvocato Gallotta, ciò «ribadisce che vi sono limiti tassativi nell’operato del concessionario per la riscossione».

20 giugno 2016
messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/06/20/news/pignoramento-della-paga-sospeso-equitalia-sconfitta-1....
wheaton80
00mercoledì 22 giugno 2016 16:09
Equitalia deve risarcire i danni da stress, ecco come ottenerli

Sono molte le persone che tentano un ricorso per procedimenti illegittimi emessi da Equitalia, ma non sempre è facile ottenere un risarcimento. Spesso gli errori sono dovuti alla società di riscossione stessa che avvia procedure ed esige pagamenti, anche di crediti ormai prescritti da anni, come ha evidenziato, anche recentemente, l'associazione Deciba, che da alcuni mesi ha lanciato un dipartimento specializzato sulle pratiche Equitalia, riscontrando anomalie in moltissime cartelle esattoriali che frequentemente risultano in evidente disaccordo con le norme di legge.

Pignoramenti ed ipoteche illegittime
Pignoramenti, ipoteche illegittime e fermi d'auto illeciti da parte di Equitalia, pur causando incomodità, ansie o fastidi al contribuente, non danno diritto, secondo una recente sentenza emessa dalla Cassazione, ad ottenere un indennizzo. Però esistono un paio di casi nei quali, secondo il provvedimento appena emanato, sarebbe possibile ottenere un risarcimento.

Danno grave subito per procedimento illecito
Una delle possibilità per riuscire ad ottenere un risarcimento da parte della società pubblica, richiesto per un suo comportamento illegittimo, è quella di dimostrare di aver sofferto un danno grave. Bisognerà quindi sottoporre al giudice, insieme all'atto di ricorso, l'ammontare effettivo delle conseguenze subite, come per esempio dalla perdita di un posto di lavoro o di introiti derivanti dalla propria occupazione dovuti ad un fermo d'auto illegittimo; dalla mancata vendita di un immobile a causa di un'ipoteca, o ancora dal possibile pignoramento di un conto corrente che ha portato un'impresa al fallimento. In questi casi, i legali possono intervenire per chiedere un risarcimento.

Responsabilità processuale aggravata
Nel caso in cui Equitalia dovesse avviare nei confronti di un contribuente un'esecuzione forzata, come per esempio un pignoramento o un'ipoteca, senza effettuare i dovuti controlli e proseguendo comunque nell'azione anche quando gli sono stati segnalati degli errori, è possibile dimostrare al giudice la malafede o le prove di colpa grave da parte dell'ente pubblico. Prima di intraprendere un'azione legale di questo tipo, oltre a richiedere una mediazione è consigliato presentare un ricorso in autotutela all'Agente di riscossione, nel quale vengano specificate le motivazioni per cui l'atto sarebbe illegittimo e nel caso in cui Equitalia non dovesse tenerlo in considerazione, sarà soggetta alla sanzione processuale. Oppure è possibile rivolgersi ad associazioni come Deciba, che si occupano della verifica delle cartelle e delle eventuali contestazioni.

Cartelle pazze: secondo Deciba l'85% delle cartelle contengono anomalie
In un recente comunicato stampa, l'Associazione Deciba ha reso noto che il loro dipartimento specializzato sulle cartelle esattoriali, Dicie.it, ha analizzato 10.200 cartelle esattoriali, riscontrando anomalie in 8.700 di queste. Una percentuale pari all'85%, che ha spinto l'Associazione a chiedere che sia istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Alessandro Raffa
18 giugno 2016
it.blastingnews.com/tasse/2016/06/equitalia-deve-risarcire-i-danni-da-stress-ecco-come-ottenerli-00972989.html?sbdht=_pM1QUzk3wsfRoodpbrjhUdM9_tGC9vLXdwXT8X6DB2tZi4wa...
wheaton80
00martedì 9 agosto 2016 23:19
Agenzia delle Entrate, si cambia. Addio redditometro. Svolta Fisco-Canone RAI

Agenzia delle Entrate sconfitta, addio al redditometro. Il sistema del Fisco per scovare gli evasori fiscali, il redditometro, potrebbe non essere più utilizzato dall'Agenzia delle Entrate a causa di una sentenza che ne vieta l'utilizzo in quanto il suo uso sarebbe illegittimo. Dopo le tante polemiche innescate alla notizia dell'applicazione del sistema per scovare anche la minore evasione fiscale e le recenti comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla multa inerente al mancato pagamento del Canone RAI, ora l'agenzia di riscossione dovrà fare un passo indietro e tornare ai vecchi metodi.

Tasse e Fisco nell'occhio del ciclone

Secondo quanto dichiarato nella sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di Catania, le modalità utilizzate per gli accertamenti fiscali attraverso il redditometro sarebbero non conformi a quello che prevede la normativa e violerebbe la privacy delle persone; nello specifico, la sentenza cita:"I decreti in materia sono stati emanati senza che la legge abbia mai attribuito al governo il potere di attuare tale materia". Il redditometro infatti, il quale attraverso un incrocio di dati sensibili di ogni singolo soggetto incrocia gli introiti con le spese e verifica la percentuale di eventuale evasione delle tasse, tratterebbe dati personali senza le giuste autorizzazioni e pertanto, secondo quanto stabilito dalla Commissione di Catania, gli accertamenti effettuati attraverso tale sistema sarebbero da ritenersi non validi e le eventuali contestazione fiscali da ritenersi nulle.

Il redditometro KO
Una vera e propria sconfitta dello Stato e dell'Agenzia delle Entrate che, in base a quanto deciso dai giudici tributari di Catania, potrebbero vedersi contestati gli accertamenti fiscali inviati e fare marcia indietro rispetto all'utilizzo del sistema scova-evasori. Il redditometro infatti ha le potenzialità per verificare ed incrociare una serie di dati sensibili e, qualora si verifichi un'eventuale incongruenza con criteri del 20% di anomalia, segnala il nominativo per effettuare un successivo controllo fiscale approfondito, al fine di contestare l'eventuale evasione fiscale e le successive sanzioni da pagare.

8 agosto 2016
www.affaritaliani.it/economia/agenzia-delle-entrate-si-cambia-addio-redditometro-svolta-fisco-canone-rai-435713.html?re...
wheaton80
00martedì 9 agosto 2016 23:34
Addio al redditometro

I decreti ministeriali che disciplinano il redditometro, a partire dal 1992 e sino al 2012, "sono illegittimi e nulli ai sensi dell'art. 21 septies della l. n. 241/1990 per carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione, in quanto emanati del tutto al di fuori dei limiti individuati dalla normativa primaria e dei suoi presupposti e al di fuori della legalità costituzionale e comunitaria". Con queste parole, la CTP di Catania, nella sentenza n. 473/13/16 (qui sotto allegata), ha letteralmente fatto a "pezzi" la disciplina del redditometro sotto numerosi profili, evidenziando la facoltà del giudice tributario di disapplicare i decreti che lo regolano con la consequenziale nullità degli atti impositivi basati sugli stessi. Accogliendo il ricorso di un contribuente, contro una serie di avvisi di accertamento IRPEF delle Entrate, la commissione ha spiegato come l'illegittimità vada ricercata innanzitutto nell'utilizzo di "categorie concettuali ed elaborazioni non previste dalla norma attributiva, la quale richiede l'identificazione di categorie di contribuenti". I decreti invece non individuano tali categorie ma altro, sottoponendo indirettamente, "considerata l'ampiezza dei controlli e il riferimento ai nuclei familiari, a controllo anche le spese riferibili a soggetti diversi dal contribuente e per il solo fatto di essere appartenenti al medesimo nucleo familiare".

Ma non solo, si tratta di uno strumento discriminatorio, spiega la CTP, anche per la mancata previsione di una adeguata differenza territoriale tra cittadini che vivono in luoghi profondamente diversi in quanto a capacità di spesa (una cosa, ad esempio, è una metropoli, un'altra un piccolo centro). Lo strumento, infatti, ricolloca all'interno di ciascuna tipologia (suddivisa per cinque aree geografiche) figure di contribuenti del tutto differenti tra loro, non operando alcuna differenziazione tra cluster di contribuenti come disposto dall'art. 38 del DPR n. 600/1973 e dall'art. 53 della Costituzione. Per non parlare poi del sindacato su tipologie di spesa che attengono ad aspetti personali e delicati, privando così il soggetto "del diritto ad avere una vita privata, di potere gestire autonomamente il proprio denaro e le proprie risorse, ad essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza dover essere sottoposto all'invadenza del potere esecutivo e senza dover dare spiegazioni dell'utilizzo della propria autonomia e senza dover subire intrusioni anche su aspetti delicatissimi della vita privata, quali quelli relativi alla spesa farmaceutica, al mantenimento e all'educazione impartita alla prole e alla propria vita sessuale".

Si assiste, quindi, prosegue il giudice tributario, alla "soppressione definitiva di ogni riservatezza e dignità riguardante peraltro non solo il singolo contribuente ma in realtà tutti i componenti di quel nucleo familiare". Basta leggere le tabelle dei decreti, spiegano i giudici, per prendere atto che il Fisco può sapere di ciascuna famiglia "quante e quali calzature, pantaloni, biancheria intima ecc… utilizzano i suoi componenti; se questi preferiscono il vino, la birra o analcolici e di che tipo – o ancora – quanta acqua utilizzano". In tal modo, pertanto, ha concluso la CTP, accogliendo il ricorso e dichiarando nulli gli atti impugnati, l'Autorità Esecutiva "si autoattribuisce il potere di raccogliere e immagazzinare ogni singolo dettaglio, dal più insignificante al più sensibile della vita di ciascun componente di un nucleo familiare, conferendo all'Agenzia delle Entrate un potere che va manifestamente oltre quello della ispezione fiscale astrattamente consentito dall'art. 14, comma 3, della Costituzione – potere di cui non gode neppure l'autorità giudiziaria penale". I regolamenti infine violano il diritto alla difesa ex art. 24, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e 38 DPR 600/1973, in quanto rendono "impossibile" fornire la prova di avere speso meno rispetto alle presunzioni utilizzate, ossia delle risultanze della media ISTAT.

CTP Catania, sentenza n. 473/2016 (http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=22985)

Marina Crisafi
06/08/2016
www.studiocataldi.it/articoli/22985-addio-al-redditometro.asp
wheaton80
00venerdì 16 settembre 2016 17:22
Equitalia e comuni devono pagare le spese dei contribuenti per cartelle illegittime

Non sempre un atto di Equitalia, quindi una cartella di pagamento per una multa, risulta essere legittima. Spesso però, anche se il contribuente ha la sensazione che sia dalla parte della ragione, soprattutto quando si ha la possibilità di pagare o le cifre richieste non sono molto alte, si sceglie la via più facile, quella del pagamento. Barcamenarsi con ricorsi, avvocati e giudici, nel 90% dei casi fa più paura della cartella stessa. La Cassazione però, con una recente sentenza del 1° settembre, ha sancito che le spese ed i risarcimenti saranno caricati in concorso al Concessionario e all’Ente che gli ha conferito mandato di incasso.

Di cosa parla la sentenza

Il caso a cui fa riferimento la sentenza riguarda Equitalia e Roma Capitale. I Giudici dell’Alta Corte di Cassazione hanno di fatto respinto il ricorso di Equitalia contro la condanna a collaborare con il Comune di Roma a risarcire un cittadino che si era opposto ad una multa per violazione del Codice della Strada. L’opposizione del contribuente è stata ritenuta fondata dai Giudici in quanto la notifica della cartella non aveva rispettato gli standard di legalità. In parole povere era venuta a mancare la regolarità della notifica. Equitalia non contestava la ragione del cittadino, ma la condanna inflittagli dai Giudici, cioè di pagare in solido con il Comune 700 euro di spese di giudizio, tra le quali 600 euro al cittadino ed anche il contributo unificato. La Cassazione di fatto ha sancito che il rapporto tra Ente e Concessionario alla Riscossione, in questo caso Comune di Roma ed Equitalia, è un rapporto interno a loro, cioè sono i due organismi ad organizzarsi come meglio credono. Nei confronti degli oppositori e quindi dei cittadini, la distinzione tra chi chiede il pagamento e chi deve incassarlo, non è importante, perché conta solo la causa dell’atto.

Continuano i problemi con Equitalia
Tempo fa il Premier Matteo Renzi aveva confermato la volontà dell’Esecutivo di eliminare Equitalia e forse non aveva tutti i torti. Le news quotidiane che riguardano l’Ente per la riscossione tanto odiato dagli italiani parlano costantemente di cartelle illegittime, atti erronei e richieste ai cittadini non legali. La storia delle firme degli atti, quelle apposte da dirigenti non autorizzati perché decaduti o illegittimi, è arcinota. Tanti sono i ricorsi che sono stati vinti dai cittadini e tanti altri aspettano l’esito che appare scontato. Ricorrere, soprattutto quanto si è dalla parte della ragione, è sempre una soluzione e, con la positività ottenuta da molti cittadini, sta diventando una moda. Secondo alcuni report del Fondo Monetario Internazionale, il 77% dei crediti vantati da Equitalia non sono incassabili. Una parte riguarda i cittadini che non possono pagare o che non vogliono pagare, ma una larga parte sono frutto di atti che il Concessionario ha sbagliato ad inviare. Vizi formali, errate notifiche o addirittura richieste illegittime sono all’ordine del giorno. Ecco che forse, riformare la riscossione, magari traslocandola da Equitalia all’Agenzia delle Entrate, che rispetto al Concessionario ha accesso ai dati finanziari dei contribuenti, sarà una soluzione che risolverà alcuni spinosi casi.

5 settembre 2016
it.blastingnews.com/tasse/2016/09/c-e-chi-non-aspetta-il-governo-maroni-chiude-equitalia-ma-chi-ne-trarra-beneficio-001118...
wheaton80
00venerdì 16 settembre 2016 17:24
C’è chi non aspetta il Governo: Maroni chiude Equitalia, ma chi ne trarrà beneficio?

Il 12 settembre scorso il Consiglio Regionale delle Lombardia ha licenziato Equitalia. Il Governatore Maroni è riuscito ad anticipare il disegno che tempo fa aveva preparato il Premier Renzi, quello di cambiare Concessionario per la Riscossione. Ma cosa cambierà per i cittadini della Lombardia? Una analisi dell’economista e docente universitario Antonio Maria Rinaldi è molto interessante per capire gli effetti di questa chiusura del Concessionario, anche in proiezione nazionale, quando Renzi manterrà la promessa.

La Lombardia diventa la prima Regione ad eliminare il Concessionario

Se non fosse per la collocazione politica di Maroni, esponente della Lega Nord, l’operazione potrebbe sembrare una specie di sperimentazione, un tentativo di verificare la fattibilità della stessa, per poi allargare il raggio di azione del provvedimento a tutto il territorio nazionale. In Lombardia, il Consiglio Regionale ha ratificato la chiusura di Equitalia, che quindi non invierà più le sue tanto temute cartelle ai cittadini della Regione. La notizia è stata rimarcata dal Governatore in persona sui social. Maroni ha dichiarato che la riscossione cambierà Concessionario dal 15 settembre, producendo risparmi per la Regione e per i contribuenti, con i quali poi si instaurerà un rapporto diverso da quello di oggi, più di rispetto e più trasparente, con un occhio alle singole situazioni.

Ecco come sarà la riscossione a partire dal 15 settembre
Niente più cartelle di Equitalia per i contribuenti non significa per forza di cose un miglioramento della situazione, anzi, non cambierà probabilmente niente. Ad affermarlo Antonio Maria Rinaldi, docente di Finanza Aziendale dell’Ateneo d’Annunzio di Pescara e Chieti. L’economista è molto chiaro sulla portata dell’operazione, che converrà alla Regione perché con un nuovo Concessionario riuscirà ad ottenere condizioni migliori rispetto ad Equitalia per quanto riguarda i costi del servizio. Per i cittadini infatti niente di diverso se si esclude il logo della cartella. Cambierà l’Ente che chiederà il pagamento, la figura del braccio armato del Fisco che fino ad oggi si chiamava Equitalia, ma gli obblighi per tasse, tributi e così via rimarrà a carico dei cittadini senza sconti.

Quale potrebbe essere la soluzione?
L’operazione può sembrare interessante dal punto di vista mediatico, può ottenere appeal nella speranza che qualcosa di meglio venga fuori per i contribuenti, ma finisce lì. Rinaldi spiega come nulla cambi per quanto riguarda le tasse in Italia, che poi è il motivo principale del lavoro fatto dal Concessionario in questi anni. Anzi, essendo l’Italia un Paese all’interno della Comunità Europea, non può nemmeno decidere autonomamente di ridurre la pressione fiscale sugli italiani. Tutto l’apparato fiscale italiano è appesantito dalle richieste di Bruxelles, che guardano alla quadratura dei conti dello Stato a prescindere dal prezzo caricato sulle spalle dei cittadini. Per l’economista quindi il problema è l’Europa, nonostante il Ministro Padoan abbia annunciato che in un triennio la pressione fiscale sugli italiani è scesa di un punto di percentuale. Non ci si spiega diversamente come per molti Paesi dell’Eurozona, che però non hanno l’euro, la pressione fiscale sui cittadini sia meno pesante che da noi, oppure non si spiega come nonostante il rapporto debito-PIL del Giappone sia più alto di quello nostrano, anche lì la pressione sui cittadini sia nettamente inferiore.

14 settembre 2016
it.blastingnews.com/tasse/2016/08/nuovo-ravvedimento-e-riammissione-decaduti-equitalia-ecco-tutti-i-termini-di-scadenza-001082...
wheaton80
00mercoledì 23 novembre 2016 01:31
Cartelle Equitalia, è inutile rottamarle. Confermata la prescrizione in 5 anni

Buone notizie per chi ha debiti con Equitalia. Non ci sarà nemmeno bisogno della rottamazione delle cartelle per evitare di pagare somme che, in molti casi, non sono dovute. La Corte di Cassazione – a Sezioni Unite – con sentenza n. 233397/16, ha chiarito il principio della prescrizione quinquennale dal momento della notifica. Come spiegato dal quotidiano Il Mattino, gli Ermellini hanno ribadito il principio di applicazione generale secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l’effetto della cosiddetta “riconversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali o di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extra-tributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Tale sentenza – come spiegato dal sito de Il Mattino – potrebbe avere anche ripercussioni in ordine alla scelta del contribuente di aderire alla recente rottamazione delle cartelle esattoriali. Infatti, nel caso di prescrizione quinquennale, i contribuenti che non sceglieranno di accedere alla rottamazione non saranno tenuti a versare nemmeno gli importi agevolati. Al contrario, quelli che avranno aderito alla sanatoria Equitalia potrebbero non avere più la possibilità di far valere la prescrizione.

A. Yari Siporso
18 novembre 2016
italiaora.retenews24.it/cartelle-equitalia-inutile-rottamarle-confermata-la-prescrizione...
wheaton80
00mercoledì 14 dicembre 2016 16:41
Equitalia: addio cartella se non è chiara per il contribuente

E' illegittima la cartella di pagamento emessa da Equitalia se non è chiara per il cittadino. È quanto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza n. 24933/2016, depositata ieri e qui sotto allegata, rigettando il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Milano, che aveva dato ragione a dei contribuenti in relazione ad una cartella esattoriale di oltre 46mila euro, emessa per interessi e compensi di riscossione. Nello specifico, il fisco, dopo aver revocato la sospensione del pagamento di un'imposta di successione, aveva iscritto a ruolo gli interessi dovuti sull'intero periodo della sospensione. I contribuenti impugnavano sostenendo omessa motivazione, posto che nella cartella non era indicato il tasso applicato per il calcolo delle somme dovute e i giudici di merito accoglievano il ricorso, ritenendo che gli stessi non fossero stati messi in condizione di verificare la correttezza dei conti eseguiti. Decisione confermata ora anche dai giudici della Cassazione, i quali ricordano innanzitutto che la cartella di pagamento, quando non è preceduta da un avviso di accertamento, "deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della l. n. 241/1990 e recepiti per la materia tributaria, dall'articolo 7 della legge 212/2000 (ndr. Statuto del contribuente)". Nel caso di specie, la mancanza dell'indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi, impediva, dunque, agli interessati qualunque controllo sulla correttezza delle somme dovute. Da qui il rigetto del ricorso delle Entrate.

Cassazione, sentenza n. 24933/2016: www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notiz...

Marina Crisafi
07/12/2016
www.studiocataldi.it/articoli/24286-equitalia-addio-cartella-se-non-e-chiara-per-il-contribu...
wheaton80
00mercoledì 18 gennaio 2017 21:02
Cartella di Equitalia: la notifica per PEC non è valida

Sono tutte nulle le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite PEC: la posta elettronica certificata, infatti, non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, in quanto non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità. È questa la rivoluzionaria sentenza da poco emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce [1], una sentenza che mina alla stabilità di tutto il nuovo sistema di notifiche appena introdotto per gli atti dell’Agente della Riscossione e che, dal prossimo 1° giugno, diventerà la regola per migliaia di contribuenti.

La nullità della notifica via posta elettronica certificata
Il giudice tributario pugliese offre una ricostruzione del tutto originale del sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC, arrivando alla conclusione della loro completa nullità, checché ne dica la legge e il codice dell’amministrazione digitale. E ciò in quanto la posta elettronica certificata non offrirebbe le stesse garanzie della raccomandata tradizionale. Sicché, dette notifiche sarebbero non valide e il contribuente tenuto a non pagare. Vediamo gli aspetti di criticità della email certificata evidenziati dalla pronuncia in commento.

La PEC non contiene l’originale della cartella

Con la PEC viene trasmesso al contribuente non l’originale della cartella di pagamento, ma solo una copia informatica, peraltro priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Detta copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all’originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r., l’originale finisce sempre nelle mani del contribuente. Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla PEC non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell’originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia. Peraltro, è bene ricordare che – secondo la giurisprudenza consolidata – dirigenti, funzionari e dipendenti di Equitalia non sono pubblici ufficiali e, pertanto, non spetterebbe ad essi apporre l’autentica sulle copie delle cartelle di Equitalia.

La PEC non contiene la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario

La seconda criticità della posta certificata – secondo la CTP – è che essa non garantirebbe la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario. Invece, con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare “fede privilegiata” alla propria attestazione di consegna (sia essa la relata di notifica o il registro di consegne delle raccomandate a.r.). Nel caso della PEC, l’attestazione di spedizione e di immissione della mail nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo quindi di alcuna garanzia di certezza per il contribuente. Il gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario, a prescindere da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio. Ebbene, la semplice disponibilità di un documento nella casella PEC non equivale all’avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni non sempre dipendenti dalla propria volontà. Rispetto al sistema raccomandata, la PEC lascia incerto l’esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive.

Corrispondenza dell’indirizzo del destinatario

Qualora sulla cartella di pagamento non sia riportato l’indirizzo della sede legale della società o della residenza del contribuente, la spedizione via PEC non può essere eseguita proprio per la non corrispondenza dell’indirizzo di destinazione del destinatario con quello apposto sulla cartella di pagamento.

Note
[1] CTP Lecce sent. n. 611 del 7.07.2015.

8 marzo 2016
www.laleggepertutti.it/114122_cartella-di-equitalia-la-notifica-per-pec-non-...
wheaton80
00martedì 14 novembre 2017 17:38
La Cassazione annulla i pignoramenti Equitalia

Importantissima sentenza della Corte di Cassazione a favore dei contribuenti italiani. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che è nullo il pignoramento di crediti ex art. 72-bis attivato da Equitalia, se non viene indicato il dettaglio dei crediti. “Aspettavamo da tempo un intervento della Cassazione in tal senso”, tuona Carlo Claps, Presidente di AIDACON Consumatori. “Infatti la legge speciale che permette ad Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate, di avvalersi di una particolare procedura di pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti, ordinando direttamente all’ente creditore di versare le somme a proprio favore, sulla base del credito vantato in relazione a cartelle esattoriali e avvisi di addebito, addirittura senza l’obbligo di adire l’Autorità giudiziaria, penalizza enormemente i contribuenti. Infatti l’atto di pignoramento di crediti verso terzi notificato dall’Agenzia Entrate spesso si limita ad intimare genericamente il pagamento di una somma complessiva per “tributi/entrate”, senza specificare a che titolo siano dovuti tali importi, perché non si precisa se si tratta di imposte, multe, contributi previdenziali e altre sanzioni amministrative”. Con la sentenza n. 26519 dello scorso 9 novembre, tutto ciò finirà: la mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, da contestare con opposizione agli atti esecutivi. Secondo la Suprema Corte, nell’esecuzione forzata esattoriale, gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l’avviso di mora; pertanto è necessario almeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione. “In questo modo”, precisa ancora Carlo Claps (www.aidacon.it), “la Cassazione, di fatto ha dichiarato illegittimi tutti i pignoramenti di crediti verso terzi effettuati dall’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che moltissimi contribuenti “aggrediti” ingiustamente ora potranno opporsi per far valere i propri diritti. Pertanto, invitiamo tutti i consumatori vessati ad inviarci copie dei pignoramenti subiti da Equitalia (all’indirizzo info@aidacon.it) per attivare le procedure di verifica e di presentazione del ricorso".

13 Novembre 2017
www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/la_cassazione_annulla_pignoramenti_equitalia-3364...
wheaton80
00domenica 21 gennaio 2018 01:45
Equitalia perde la causa ma non paga. Studio legale napoletano fa pignorare i mobili

Contravvenzioni prescritte, uno studio legale napoletano vince le cause contro Equitalia (o Agenzia Entrate e Riscossione), ma anziché vedersi riconosciuto il diritto alle spettanze (stabilite dalla sentenza di un giudice di pace) è costretto a far pignorare le scrivanie e le sedie dell’ente riscossore. Sì, avete letto bene: scrivanie e sedie pignorate. Così come è scritto nel verbale dell’ufficiale giudiziario presentatosi nella sede romana dell’ente per esigere il credito per conto dello studio legale Lallo di Napoli. Letta così potrebbe sembrare una barzelletta, ma invece è la realtà dei fatti, contenuta in decine di verbali di pignoramento. E la cosa è ancora più emblematica se si considera che fino a qualche settimana fa, quando l’ufficiale giudiziario si presentava con un titolo esecutivo per richiedere a Equitalia quanto sancito in una sentenza di condanna, l’ente emetteva un assegno circolare per il pagamento. Ma dal 22 dicembre scorso le cose sono cambiate. Provocando non poco sconcerto.

L’esposto contro le multe
A questo punto è necessario spiegare tecnicamente come è la procedura. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di cause civili per la cancellazione di contravvenzioni al codice della strada prescritte contro Equitalia prima e contro Agenzia Entrate Riscossione dopo la riforma del governo Renzi. In caso di vittoria della causa, l’ente riscossore in primis deve cancellare la multa e di conseguenza la cartella che ha emesso e, se previsto dal giudice, anche provvedere al pagamento delle spese legali. E qui si mette in moto il meccanismo per richiedere le spettanze. Il primo obbligo è quello di notifica della sentenza di condanna e successivamente la richiesta bonaria del pagamento delle spese.

I sigilli alle scrivanie
Nella stragrande maggioranza dei casi chi ha titolo deve mettere in moto la procedura del pignoramento stante la mancata adesione a quanto disposto dal giudice. E dunque si fa ricorso all’utilizzo dell’ufficiale giudiziario che ha il compito di far pagare quanto dovuto. Fino a dicembre, quando l’ufficiale giudiziario si presentava negli uffici romani di Equitalia con il mandato, quest’ultimo provvedeva all’emissione di un assegno circolare che copriva quanto dovuto. La sorpresa è arrivata lo scorso 22 dicembre. Stessa trafila burocratica: l’ufficiale giudiziario si presenta negli uffici romani di Equitalia con un faldone di 14 titoli esecutivi: la media è di 500 euro ognuno, in tutto circa 7.000 euro. Ma stavolta nessun assegno circolare. Il dirigente del contenzioso di Equitalia ha fatto mettere a verbale «l’impossibilità al pagamento della somma indicata nel precetto e l’ufficiale giudiziario non ha potuto fare altro che procedere al pignoramento di «numero 13 scrivanie di legno chiaro con gamba in metallo, misura 1,60 per 0,80 circa, valore: 780 euro». Salvo poi aggiungere:«Si precisa che i beni sottoposti a pignoramento sono già stati oggetto di pignoramento in un’altra procedura esecutiva». Sì, è scritto proprio così. E se si scorrono i 14 verbali si leggerà la stessa identica formula. Cambia solo l’ammontare del credito dovuto allo studio legale.

Antonio Scolamiero
13 gennaio 2018
corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_gennaio_13/equitalia-perde-causa-ma-non-paga-studio-legale-napoletano-fa-pignorare-mobili-6a2ac842-f83d-11e7-baf0-5480575fe4ca.shtml?refre...
wheaton80
00martedì 25 giugno 2019 21:03
Como, l’ex Direttore dell’Agenzia delle Entrate arrestato per corruzione

Tangenti ai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate di Como in cambio di favori per alcune pratiche relative a tasse e ricorsi davanti alla commissione tributaria. È il quadro ricostruito dalla Guardia di Finanza di Como, che martedì mattina ha arrestato cinque persone: due commercialisti (padre e figlio), un imprenditore comasco, l’ex Direttore dell’Agenzia delle Entrate e un funzionario. Le accuse sono di corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio. L’operazione delle Fiamme Gialle è scattata all’alba di martedì. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno arrestato i commercialisti Antonio e Stefano Pennestrì, l’ex Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Como Roberto Leoni, che nel frattempo era stato trasferito con lo stesso incarico a Varese, e il funzionario Stefano La Verde. Ai domiciliari l’imprenditore tessile Andrea Butti, tra i titolari della Tintoria Butti, accusato, tramite i due professionisti, di aver pagato una tangente al capo team dell’ufficio legale perché accogliesse un ricorso presentato in un’udienza del 20 marzo scorso davanti alla Commissione Tributaria di Como. Per l’accusa, prima di essere trasferito a Varese, il Direttore dell’Agenzia di Como si sarebbe impegnato a chiudere la pratica con il pagamento di soli 25mila euro da parte dell’azienda tessile, accordo poi non accolto dal suo successore. In altre occasioni, i commercialisti avrebbero pagato per ottenere informazioni sui controlli dell’Agenzia delle Entrate. I due pubblici ufficiali si sarebbero anche impegnati per far ottenere indebite riduzioni del debito erariale dovuto a titolo di imposte, sanzioni ed interessi dai contribuenti di varie aziende e studi professionali. L’indagine sfociata negli arresti è partita dalla segnalazione di due funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

Anna Campaniello
25 giugno 2019
milano.corriere.it/19_giugno_25/como-ex-direttore-dell-agenzia-entrate-arrestato-corruzione-1a515146-9725-11e9-8e4d-b6b35f2a90...
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